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Introduzione; Obiettivi e ratifica; L’introduzione di meccanismi economici flessili; La posizione italiana
Protocollo di Kyoto Accordo internazionale siglato a Kyoto, in Giappone, nel dicembre 1997 nell’ambito della Conferenza delle parti (COP, Conference of the Parties), che riuniva i firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (FCCC, Framework Convention on Climate Change), siglata nella Conferenza di Rio del 1992. A Kyoto erano presenti i rappresentanti di 161 paesi, 15 organizzazioni governative e 236 organizzazioni non-governative (ONG).
Il Protocollo di Kyoto costituì il primo accordo internazionale mirato alla riduzione delle emissioni dei gas serra e avente valore normativo. La FCCC aveva disposto per i paesi industrializzati obiettivi di riduzione delle emissioni a discrezione dei singoli paesi: ad esempio, un singolo stato poteva decidere che le proprie emissioni di anidride carbonica nel 2000 non superassero i valori del 1990. In realtà, gli obiettivi volontariamente fissati da ogni nazione non furono raggiunti. Il Protocollo intervenne a indicare parametri precisi. Esso stabilisce infatti che, entro il 2008-2012, si realizzi una riduzione delle emissioni di gas serra pari al 5,2% rispetto ai valori del 1990 (o del 1995 in base al gas considerato). La percentuale costituisce il valore medio complessivo, risultante dai provvedimenti adottati dai singoli paesi, per ciascuno dei quali veniva indicato un differente obiettivo: se per l’Unione Europea è prevista una riduzione di emissioni pari all’8%, per gli Stati Uniti la percentuale è del 7% e per il Giappone del 6%. All’interno dell’Unione Europea, un accordo separato stabilisce il valore dell’8% di riduzione per ciascuno dei suoi stati membri. Obiettivo comune è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera a un livello tale da impedire ogni perturbazione di natura antropica delle dinamiche atmosferiche e del clima terrestre. Quando il Protocollo fu siglato, gli esperti concordavano sul fatto che la riduzione delle emissioni dovesse diventare operativa al più presto perché i sistemi climatici sono caratterizzati da una relativa inerzia: di conseguenza, una riduzione anche consistente delle concentrazioni di gas serra non è in grado di invertire in tempi brevi la tendenza verso il riscaldamento globale e, più in generale, i cambiamenti climatici.
Malgrado questi presupposti, non era previsto che il Protocollo entrasse automaticamente in vigore: la sua attuazione, infatti, era vincolata alla ratifica da parte di almeno 55 paesi, responsabili in totale del 55% delle emissioni di gas serra. Di fatto, il processo che ha reso possibile l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è stato assai lento e contrastato. Il documento fu reso disponibile per la firma dei diversi stati a New York nel marzo 1998. Un mese dopo si ebbe la firma del Canada, del Brasile, dell’Australia e di numerosi paesi dell’Europa occidentale. Gli Stati Uniti siglarono il trattato nel novembre 1998. Tuttavia, ciò non era sufficiente per l’attuazione del Protocollo: all’approvazione formale del documento doveva seguire la ratifica del governo di ognuno dei paesi firmatari. A far pendere l’ago della bilancia contro l’attuazione dell’accordo internazionale fu principalmente la posizione degli Stati Uniti, i quali producono il 25% delle emissioni mondiali. Già nel 1998, all’atto della firma, gli USA contestarono la propria quota come eccessivamente limitante per la crescita economica del paese; richiesero inoltre la cancellazione dei limiti posti al mercato dei diritti di emissione. Con il Canada e il Giappone, gli Stati Uniti proposero nel 2000 che si tenesse conto delle foreste come “serbatoi di carbonio” (carbon sinks), per la capacità delle piante di fissare l’anidride carbonica durante la fotosintesi: questi paesi, possedendo immense distese verdi, reputavano che potessero servire a bilanciare le emissioni di CO2. Gli Stati Uniti si opposero anche alle sanzioni finanziarie previste per il mancato rispetto degli accordi di Kyoto. Sebbene oltre 55 paesi avessero ratificato il trattato, nel complesso la quota di emissioni non raggiungeva il 55%; perciò, se gli Stati Uniti avessero continuato a osteggiare l’accordo, per il destino del Protocollo sarebbe stata determinante l’approvazione della Russia, responsabile del 17% delle emissioni ma fino a quel momento contraria all’approvazione. Il futuro del Protocollo sembrò gravemente compromesso nel 2001, quando il presidente George W. Bush dichiarò il ritiro definitivo degli Stati Uniti dal Protocollo, motivando la sua decisione con la constatazione che le norme previste avrebbero penalizzato lo standard economico statunitense e l’obiezione che la riduzione delle emissioni richiesta non era equa, dato che non teneva conto delle emissioni di paesi in via di sviluppo come la Cina. Dopo successivi summit internazionali e la ricerca di possibili compromessi, nel settembre 2004 il presidente russo Vladimir Putin annunciò la ratifica da parte della Russia, sbloccando la condizione di empasse in cui l’accordo si trovava. L’entrata in vigore del Protocollo è prevista 90 giorni dopo la ratifica russa (avvenuta il 4 novembre 2004). I paesi che hanno ratificato il trattato sono in totale 120.
Nel momento in cui il Protocollo entra in vigore, ciascun paese è tenuto a prendere provvedimenti adeguati per l’abbattimento dei gas serra e per sostenerne i costi: ad esempio, per effettuare studi di impatto ambientale degli impianti industriali, per istituire organismi di controllo, per realizzare sistemi di abbattimento dei fumi e così via. Per ridurre il costo complessivo di tali interventi, e incoraggiare dunque l’azione dei singoli paesi, il Protocollo ha introdotto un sistema di “meccanismi flessibili”, ovvero di strumenti economici specifici. Il meccanismo noto come International Emissions Trading (IET) apre un vero e proprio “mercato dei diritti di emissione”: prevede che un paese (o, a livello locale, una singola azienda), possa vendere o comprare ad altri soggetti analoghi i cosiddetti “permessi di emissione” o Assigned Amount Units (AAU): se il paese (o l’azienda) raggiunge un valore di emissione superiore alla percentuale che gli è stata assegnata, può acquistare i permessi per maggiori emissioni, mentre può venderli se si trova al di sotto della quota stabilita. Questo meccanismo flessibile è riservato ai paesi industrializzati e può comunque sostituire solo parzialmente l’impegno del singolo paese nella riduzione delle proprie emissioni. La Joint Implementation (JI) consente a paesi industrializzati e paesi con economie in transizione (ad esempio gli stati dell’Europa dell’Est) di collaborare nella progettazione e nell’attuazione di tecnologie adeguate per ridurre le emissioni; ciò comporta l’assegnazione di “crediti sulle emissioni” o Emissions Reductions Units (ERU) a ciascuno dei paesi cooperanti. Il Clean Development Mechanism (CDM) prevede invece che un paese industrializzato possa ottenere crediti sulle emissioni attuando progetti in paesi in via di sviluppo ed esportando in tal modo tecnologie ad alta efficienza energetica: ciò allo scopo di favorire anche nei paesi più svantaggiati economicamente un processo di sviluppo sostenibile. I controlli relativi all’effettiva efficacia di ogni progetto e la verifica che i benefici siano reali e misurabili anche a lungo termine, sono affidati a enti specifici indicati dalla Conferenza delle Parti. I crediti sulle emissioni in questo caso sono denominati Certified Emission Reductions (CER).
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