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Costituzione europea Legge dell’Unione Europea, firmata il 29 ottobre 2004 a Roma dai capi di governo dei paesi membri. Per diventare effettiva, la legge dovrà essere approvata dagli stati membri dell’UE, ognuno dei quali può scegliere tra la via parlamentare o la consultazione popolare referendaria. L’introduzione definitiva della Costituzione europea, che sostituirà tutti i precedenti trattati, è prevista per il 2009. Il progetto di Costituzione europea prese le mosse dal Consiglio europeo di Nizza (2000), che con la “Dichiarazione sul futuro dell’Unione” sollecitava una riforma delle istituzioni europee in vista dell’allargamento dell’Unione a dieci nuovi paesi. Il successivo Consiglio di Laeken (2001) istituì una Convenzione – alla cui guida furono chiamati Valéry Giscard d’Estaing (presidente), Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene (vicepresidenti) – affidandole il compito di elaborare la bozza della Costituzione europea. La Convenzione – in cui erano rappresentati i governi degli stati membri dell’UE, i parlamenti nazionali, il Parlamento europeo e la Commissione europea – si riunì per la prima volta a Bruxelles nel febbraio 2002. Nel giugno del 2003 la bozza di Costituzione venne formalmente presentata al Consiglio Europeo di Salonicco. A ottobre il testo fu trasmesso all’esame della Conferenza intergovernativa (CIG), al quale presero pienamente parte anche i rappresentanti dei dieci paesi la cui entrata nell’UE era imminente (maggio 2004). La CIG concluse i suoi lavori, con un faticoso compromesso sul testo, nel giugno 2004. Il testo definitivo della Costituzione europea venne firmato il 29 ottobre 2004 nella stessa Sala degli Orazi e Curiazi del Campidoglio dove, nel 1957, con la firma dei trattati di Roma, era nata la Comunità economica europea.
La Costituzione consta di 448 articoli ed è suddivisa in quattro parti: Istituzioni, Competenze e loro esercizio da parte delle istituzioni, Politiche, Revisione. Accoglie integralmente il testo della Carta dei diritti fondamentali sottoscritta a Nizza nel 2000, che raggruppa in sei capitoli (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia) i diritti di tutte le persone che vivono nel territorio dell’UE (anche, quindi, di quelle provenienti da paesi non compresi nell’Unione). La prima parte (Istituzioni) definisce il ruolo delle istituzioni europee. In particolare, assegna al Parlamento europeo più chiare funzioni legislative e di controllo. Prevede poi la soppressione dell’attuale sistema di rotazione semestrale della presidenza del Consiglio dei ministri e l’istituzione di una presidenza stabile, eletta dal Parlamento (su proposta del Consiglio europeo), con un mandato, rinnovabile, della durata di due anni e mezzo. Un’altra importante innovazione risiede nell’introduzione di un ministro per gli Affari esteri, responsabile della politica estera dell’UE nel suo insieme. La seconda parte (Competenze e loro esercizio da parte delle istituzioni) riguarda il sistema delle competenze, distinte in tre categorie: esclusive, concorrenti, azioni di sostegno. Le competenze sono stabilite secondo i principi di attribuzione, sussidiarietà, prevalenza del diritto comunitario e obbligo degli stati membri di garantirne l’esecuzione. Nella classificazione generale non rientrano casi particolari quali il coordinamento delle politiche economiche e dell’occupazione e la politica estera e di sicurezza comune, che sono invece previsti dalle “cooperazioni rafforzate”, che devono coinvolgere almeno un terzo degli stati membri dell’UE. La terza parte (Politiche) affronta il tema della coerenza generale delle politiche dell’UE e in particolare: la lotta a qualsiasi forma di discriminazione; la parità tra uomini e donne; la protezione sociale; la tutela dell’ambiente; la protezione dei consumatori. Per quanto riguarda la politica estera, prevede la solidarietà e l’assistenza fra gli stati membri in caso di attacchi armati o di calamità naturali e accordi internazionali con i paesi vicini. Prevede anche la definizione di politiche comuni negli ambiti commerciale, sociale, energetico, sanitario, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario ecc. L’ultima parte (Revisione) stabilisce i criteri di revisione della Costituzione stessa.
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