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Diritto naturale Nella filosofia del diritto, dottrina che afferma l’esistenza di un insieme di norme universali, fondate sulla natura stessa (da alcuni identificata con la natura delle cose, da altri con la natura umana) alle quali devono conformarsi le leggi dello stato, ossia il diritto positivo.
Le origini della dottrina del diritto naturale vanno ricondotte all’antichità greca. Già nel VI secolo a.C. Eraclito accennava a una comune saggezza che pervade interamente il cosmo, 'poiché tutte le leggi umane procedono da una sola legge, quella divina'. Posto da Platone il problema della relazione tra potere e diritto, su cui si fonda l’autonomia delle leggi, che deriverebbero dall’essenza immutabile della giustizia, Aristotele definì naturale il diritto 'che ha dovunque la stessa validità, e non dipende dal fatto che venga o non venga riconosciuto', distinguendolo dal diritto positivo, che è invece stabilito dagli uomini entro contesti diversi e storicamente determinati. Gli stoici elaborarono una teoria sistematica della legge naturale, fondandola sulla concezione secondo cui il cosmo è razionalmente regolato da un principio, il logos, identificabile ora con la divinità, ora con la ragione. La pratica della virtù, pertanto, consiste nel vivere in armonia con la propria natura, cioè secondo ragione. E dal momento che passione ed emozione sono reputate moti irrazionali dell'anima, il sapiente cerca di estirpare le passioni e di abbracciare consapevolmente la vita razionale.
Il diritto romano si ispirò alla dottrina stoica grazie alla mediazione di Cicerone, che nel De republica elaborò una formulazione, poi divenuta celebre, della nozione di legge naturale: 'Vera legge è la retta ragione, in armonia con la Natura, universale, immutabile ed eterna, che con i suoi ordini richiama l'uomo al dovere e con i suoi divieti lo distoglie dalla frode. Non è essa diversa da Roma ad Atene o dall'oggi al domani; ma come unica, eterna, immutabile legge governerà tutti i popoli e in ogni tempo'. Ciò comportava da un lato il riconoscimento in linea di principio dell'uguaglianza di tutti gli uomini, poiché in tutti gli uomini si manifesta la legge eterna della ragione, dall'altro la concezione che il diritto positivo si fonda sulla legge naturale e razionale.
I pensatori cristiani ripresero temi e problemi della dottrina stoica della legge naturale. San Paolo affermò che i pagani, non possedendo la legge mosaica, 'per natura agiscono secondo la legge' (Romani 2:14). Agostino, nella Città di Dio, affrontò il problema della necessaria conciliazione tra diritto positivo e provvidenza divina. Dal canto suo, Isidoro di Siviglia asserì che la legge naturale è osservata ovunque in virtù di un istinto inscritto nella natura di ogni individuo. I testi di Isidoro riprodotti nel XII secolo da Graziano all'inizio del Decretum, il manuale di diritto canonico del Medioevo, stimolarono una vivace discussione tra i filosofi scolastici. L'insegnamento di san Tommaso d'Aquino sulla legge naturale è quello più largamente conosciuto. Nella Summa Theologiae Tommaso definì 'legge eterna' il governo razionale che Dio esercita sul creato. La legge eterna fa in modo che tutti gli esseri viventi siano costitutivamente inclini a compiere le azioni e a soddisfare i desideri che sono loro appropriati. Le creature razionali partecipano così della medesima ragione divina, denominata 'legge naturale', i cui dettami corrispondono alle inclinazioni fondamentali della natura umana. Secondo l'Aquinate è quindi possibile distinguere il bene dal male grazie al lume della ragione naturale, che riflette necessariamente l’ordine della legge divina, subordinando il diritto alla teologia. Solo in età moderna, con l’affermazione del giusnaturalismo, la dottrina del diritto naturale verrà affrancata da ogni vincolo teologico, acquisendo uno statuto conoscitivo autonomo affine a quello delle scienze matematiche e naturali.
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