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Risultati di Windows Live® Search Cardinale Nella Chiesa cattolica, il più alto prelato dopo il papa. I cardinali sono nominati dal pontefice e ne sono elettori. Il termine deriva dal latino cardinalis, “principale” (da cardo, “cardine, perno”). Dopo il concilio di Nicea designò il clero di una cattedrale; in seguito venne riferito a specifici esponenti del clero di Roma che potevano essere diaconi delle varie zone della città, sacerdoti delle chiese quasi parrocchiali o vescovi suburbicari (cioè delle diocesi intorno a Roma). Nel 1962 papa Giovanni XXIII stabilì che chiunque fosse nominato cardinale dovesse essere vescovo (qualora non lo sia già, si procede prima alla consacrazione vescovile). Il numero dei cardinali ha oscillato nel tempo: nei primi secoli del cristianesimo si aggirava intorno a 30; nel 1586 Sisto V lo fissò a 70: 6 cardinali vescovi, 50 cardinali sacerdoti e 14 cardinali diaconi. Nel 1958 papa Giovanni XXIII abrogò la legislazione che limitava a 70 il numero dei cardinali; Paolo VI seguì questa linea e a partire dalla fine degli anni Sessanta non si pose alcun limite al numero dei cardinali. È invece limitato il numero dei cardinali elettori, ai quali spetta il compito di eleggere il nuovo pontefice: secondo le norme stabilite da papa Paolo VI, il loro numero massimo è stato fissato in 120. A 75 anni i cardinali sono invitati a presentare rinuncia agli incarichi amministrativi, in merito ai quali spetta al papa decidere; a 80 anni non possono più partecipare all’elezione del pontefice. I cardinali costituiscono il Sacro Collegio, o collegio cardinalizio, che coadiuva il pontefice nel suo impegno pastorale; il papa non è vincolato a consultarlo, pur facendolo per prassi. La riunione formale del Sacro Collegio, convocata e presieduta dal papa, si chiama concistoro. Ai concistori ordinari prendono parte solo i cardinali residenti a Roma; ai concistori straordinari prendono parte tutti i cardinali. Il Collegio è distinto in tre ordini: episcopale, presbiteriale e diaconale; all’ordine episcopale appartengono i cardinali ai quali è assegnato il titolo di una diocesi suburbicaria e i patriarchi d’Oriente annoverati nel collegio cardinalizio. A presiedere il Collegio è il decano, che viene scelto da e tra i vescovi cardinali delle diocesi suburbicarie; la sua elezione deve avere l’approvazione del pontefice. Al cardinale decano, che ottiene il titolo della diocesi della parrocchia suburbicaria di Ostia (e mantiene quello della propria), spetta il compito di convocare il conclave per l’elezione di un nuovo papa; di annunciare la morte di un pontefice; di procedere all’ordinazione episcopale del pontefice eletto, se questi non è ancora vescovo. Il cardinale protodiacono, cioè il primo cardinale diacono, annuncia il nome del papa neoeletto; il cardinale camerlengo si prende cura dei beni temporali della Santa Sede. Ai cardinali spetta il titolo di “eminenza”; devono indossare una veste rossa e una berretta del medesimo colore, che il papa stesso pone sul capo dei nuovi cardinali. Per decreto papale, dal 1969 non è più in uso il galero, un ampio cappello rosso con fiocchi. I cardinali ricevono una retribuzione per gli incarichi amministrativi e spesso svolgono, in delicate missioni, le funzioni di ambasciatori papali come legati a latere.
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