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Aborto

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Aspetti bioetici di alcune tecniche riproduttiveAspetti bioetici di alcune tecniche riproduttive
Struttura articolo
3.1

Tipi di aborto provocato

L'aborto per aspirazione, o isterosuzione, viene effettuato nel primo trimestre (fino a 9-12 settimane), ed è un intervento ambulatoriale che dura da cinque a dieci minuti. Nel corso di esso la cervice (collo dell'utero) viene gradatamente aperta con una serie di dilatatori, e il contenuto dell'utero viene aspirato tramite un piccolo tubo flessibile chiamato cannula, connesso a una pompa aspirante. Per assicurarsi che non restino frammenti di tessuto, è possibile poi raschiare il rivestimento interno dell'utero con uno strumento di metallo a forma di cucchiaio, detto curette. Le gravidanze nella prima parte del secondo trimestre possono essere interrotte con una particolare strumentazione detta curettage ad aspirazione, talvolta combinata con l'uso del forcipe, in un procedimento detto dilatazione ed evacuazione. In tal caso, la paziente può essere costretta a fermarsi in ospedale per una notte e accusare emorragia e dolori di tipo mestruale.

Dopo la quindicesima settimana di gestazione, si utilizza comunemente una tecnica nota come infusione salina. Attraverso questa metodica, tramite un sottile tubo o un ago ipodermico, si estrae dall'utero, attraverso la parete addominale, una piccola quantità di liquido amniotico e lo si sostituisce lentamente con una soluzione salina molto concentrata (al 20% circa), che induce contrazioni uterine in circa 24-48 ore. Il feto viene di solito espulso velocemente e la paziente lascia l'ospedale il giorno dopo. Gli aborti tardivi, ossia successivi alla quindicesima settimana, vengono eseguiti con isterotomia, un intervento chirurgico simile a un taglio cesareo, che però comporta un'incisione dell'addome molto più piccola. L'induzione delle contrazioni uterine può avvenire anche tramite somministrazione di prostaglandine sotto forma di gel applicato alla cervice oppure di iniezione intra-amniotica. Se eseguite in condizioni cliniche adeguate, le interruzioni di gravidanza al primo trimestre si ottengono con procedimenti relativamente semplici e sicuri. Con il proseguire della gravidanza, invece, aumenta la probabilità di complicazioni, fra cui infezioni, danni alla cervice, perforazione dell'utero ed emorragie gravi.

3.2

RU 486, la “pillola abortiva”

Un'alternativa a queste procedure è la somministrazione del farmaco denominato RU 486, il cui principio attivo, il mifepristone, blocca la produzione dell'ormone progesterone e, in tal modo, impedisce la prosecuzione della gravidanza, determinando il distacco dell’embrione dalla mucosa endometriale in cui è annidato. Il farmaco è efficace entro i primi 50 giorni di gestazione e non viene applicato dopo il 63° giorno; dopo tale data, infatti, aumentano i rischi per la salute della donna e aumenta la probabilità che essa debba sottoporsi a intervento chirurgico per incompleto distacco del feto. La RU 486 fu introdotta nel 1982 in Francia, nel 1988 in Cina e, in seguito, in Gran Bretagna e in Svezia. Si è diffusa quindi in altri paesi europei ed extraeuropei, quali l’India e Israele. Dal 2000 la Food and Drug Administration ne ha consentito l’impiego negli Stati Uniti.

A una prima somministrazione di mifepristone segue dopo due giorni quella di un altro farmaco, il misopristolo, applicato per via vaginale o orale. Ciò garantisce una efficacia del trattamento prossima al 100%. Nella donna si verifica quindi un aborto spontaneo che a seconda dei casi può avvenire entro quattro ore, 24 ore o due settimane. Si verificano perdite sanguigne per circa 9-14 giorni.

Nell’autunno del 2002 l’introduzione sperimentale della RU 486 in Italia, in un ospedale di Torino, ha suscitato vivaci polemiche tra chi ritiene che questo farmaco possa essere immesso liberamente sul mercato, con conseguenze pericolose; e chi giudica che il trattamento farmacologico debba essere promosso come alternativa a quello chirurgico, rendendo l’interruzione di gravidanza meno cruenta.

4

Regolamentazione dell'aborto

Anticamente la pratica dell'aborto era diffusa come mezzo di controllo delle nascite. In seguito è stata proibita o limitata da quasi tutte le religioni. All'inizio del Novecento dapprima il Parlamento inglese e poi le legislature degli stati americani proibirono l'aborto provocato per proteggere le donne dalle procedure chirurgiche del tempo, che spesso mettevano in pericolo la salute della madre. L'unico tipo di aborto contemplato dalla legge era quello terapeutico, ammesso solo in caso di minaccia per la vita o per la salute della madre. Oggi le legislazioni di molti paesi contemplano la possibilità di interrompere le gravidanze indesiderate per motivi non solo medici, ma anche sociali o privati. Il primo paese a concedere l'aborto su richiesta della donna fu la Russia post-rivoluzionaria nel 1920, seguita dal Giappone e da diverse nazioni dell'Est europeo dopo la seconda guerra mondiale. Alla fine degli anni Sessanta, l'aborto fu liberalizzato in molti paesi, in seguito alla rapida crescita della popolazione mondiale, alla diffusione del movimento femminista, alla registrazione di numerosi casi di infanticidio e all'alto tasso di decessi causati dagli aborti clandestini.

4.1

Legislazione italiana

In Italia, la legge 194 del 22 maggio 1978 ha fissato a 90 giorni di gestazione il termine per effettuare l'interruzione volontaria della gravidanza: l'aborto provocato non costituisce reato, se è compiuto entro tale lasso di tempo e se vi è pericolo per la salute fisica o psichica della donna, se sussistono timori di malformazioni del feto o se si ritiene che la sopravvivenza di questo possa venire gravemente compromessa dalla precarietà delle condizioni sociali ed economiche della famiglia. Dopo tale termine, l'aborto è praticabile solo nei casi in cui il feto muoia o se vengono riscontrate dal medico gravi malformazioni fetali o condizioni che mettono in pericolo la salute della donna. Nel caso in cui la donna gravida abbia meno di 18 anni, l'interruzione volontaria della gravidanza deve avvenire con il consenso di chi esercita la potestà di genitore oppure, in mancanza di questo, del giudice tutelare. La legge prevede anche che il personale sanitario possa esercitare, mediante dichiarazione, l'obiezione di coscienza con esonero dalle procedure di aborto. Gli enti ospedalieri sono comunque tenuti a garantire l'interruzione volontaria alla donna che l'abbia richiesta secondo l'iter previsto dalle norme vigenti; inoltre, l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale medico qualora la donna sia in imminente pericolo di vita.

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