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Diritto d’autore

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Introduzione

Diritto d’autore Insieme dei diritti che l’ordinamento giuridico riconosce a chi abbia creato un’opera dell’ingegno. Le opere protette dal diritto d’autore devono avere carattere creativo e possono essere di vario genere (letterario, scientifico, musicale, opere che riguardano l’arte figurativa, opere fotografiche, cinematografiche, disegni o opere architettoniche, software), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

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Caratteristiche del diritto d’autore

Il diritto d’autore si esplica in una dimensione strettamente economica e in una più propriamente morale. Attengono alla prima tutte le attività connesse con l’utilizzazione e lo sfruttamento economico esclusivo dell’opera creata: così in particolare l’autore dell’opera ha il diritto esclusivo di pubblicarla, di riprodurla, di metterla a disposizione del pubblico, di eseguirla in pubblico, di trasmetterla per radio o in televisione o in un programma via cavo. Il diritto patrimoniale d’autore viene nella pratica definito utilizzando il termine inglese “copyright”. La titolarità del copyright comporta il potere di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno in tutte le forme sopra esemplificate.

Il contenuto morale del diritto d’autore riguarda e tutela invece l’interesse dell’autore dell’opera a essere riconosciuto come tale o al contrario a mantenere l’anonimato, a rivendicare la paternità dell’opera qualora questa gli venga contestata, a potersi opporre di fronte a modifiche o alterazioni dell’opera effettuate senza il suo consenso in tutti i casi in cui tali deformazioni possano recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Peculiare espressione del diritto morale d’autore è il diritto di ritirare l’opera dal commercio, qualora ciò sia giustificato da motivi di particolare gravità. Il diritto morale d’autore è posto quindi fondamentalmente a tutela della personalità del soggetto che ne è titolare.

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Titolarità, trasferibilità e durata del diritto d’autore

Il diritto d’autore si acquista in via originaria automaticamente nel momento stesso in cui viene creata l’opera, senza che a tal fine siano necessarie ulteriori attività quali il deposito o la registrazione dell’opera, che assumono rilievo a fini diversi, quali ad esempio la pubblicità dell’opera e quindi della titolarità del relativo diritto su di essa o lo sfruttamento economico dell’opera.

Mentre il contenuto morale del diritto d’autore, in quanto strettamente attinente alla personalità del suo titolare, non è alienabile da parte del soggetto che ne è titolare, né è soggetto a venire meno per il decorso del tempo, diversa è la disciplina per l’aspetto economico del diritto, il quale è invece cedibile e ha un termine di durata. In particolare i diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno possono essere alienati in tutto o in parte tramite una figura contrattuale tipica costituita dal contratto di edizione.

Il diritto patrimoniale d’autore dura per tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla sua morte (prima del 1996 la durata era limitata a cinquant’anni dopo la morte dell’autore), tanto nell’ipotesi in cui il diritto non sia stato ceduto (e quindi, dopo la morte dell’autore, ne diventano titolari gli eredi), quanto in quella opposta. Scaduto il termine di durata del diritto patrimoniale d’autore, l’opera cade in pubblico dominio, per cui chiunque può utilizzarla a fini economici senza dover sottostare ad autorizzazioni né pagare alcun corrispettivo. Una forma attenuata del diritto d’autore è riconosciuta anche agli artisti attori, interpreti o esecutori di opere altrui, i quali hanno diritto ad un equo compenso da parte di chi utilizza la loro rappresentazione o esecuzione, anche quando questa attenga a opere già cadute in pubblico dominio.

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La normativa in tema di diritto d’autore

Il diritto d’autore è disciplinato da pochi articoli del codice civile (art. 2575 e seguenti), i quali rinviano a leggi speciali; la normativa fondamentale è quindi costituita dalla legge 633 del 1941 dedicata alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. A livello internazionale sono state stipulate delle convenzioni dirette a uniformare la disciplina del diritto d’autore nei vari stati firmatari. L’Italia in particolare ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1971 sulla disciplina internazionale del diritto d’autore. Il legislatore ha infine previsto delle sanzioni penali applicabili nei confronti di chi violi le disposizioni a tutela del diritto d’autore.

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