Scelti da Encarta
I migliori testi sull'argomento Diritto canonico, scelti dalla redazione di Encarta
Elementi correlati
Cerca in Encarta
Cerca in Encarta informazioni su Diritto canonico

Risultati di Windows Live® Search

Tutti i risultati in
Risultati di Windows Live® Search

Diritto canonico

Articolo
Multimedia
Giovanni Paolo IIGiovanni Paolo II
Struttura articolo
1

Introduzione

Diritto canonico Il corpus legislativo di alcune Chiese cristiane. Benché tutte le religioni abbiano al loro interno un sistema di regole, il termine “canonico” (dal greco kanôn, “norma”, “misura”) si applica prevalentemente al diritto della Chiesa cattolica, delle Chiese ortodosse e della Chiesa anglicana. Il diritto canonico è distinto dal diritto civile o secolare, ma possono sorgere conflitti in aree d’interesse comune (ad esempio, in tema di matrimonio e divorzio).

2

Componenti del diritto canonico

In origine il diritto canonico era costituito dalle delibere di concili o sinodi; per le Chiese ortodossa e anglicana è così tuttora. La Chiesa cattolica invece riconosce al papa l’autorità di pronunciare norme universali e prescrivere che determinati costumi tradizionali vengano sanzionati come leggi; essa possiede il corpus di leggi di gran lunga più elaborato; per offrirne una conoscenza adeguata ha istituito facoltà specifiche in numerose università nel mondo.

La Chiesa cattolica emanò un codice rivisto per i fedeli di rito latino nel 1983 e pubblicò l’edizione precedente per i cattolici orientali. Il Codice di diritto canonico del 1983, promulgato da Giovanni Paolo II, consiste di sette libri, per un totale di 1752 canoni. Ogni libro è diviso in titoli, raggruppati in parti e in sezioni. Eccone uno schema:

Il libro I, “Norme generali”, include 203 canoni suddivisi in 11 titoli: leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo.

Il libro II, “Il popolo di Dio”, è il libro più significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: “I fedeli”, “La costituzione gerarchica della Chiesa”, “Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica”. Nella prima parte si tratta del clero e del laicato, e dei rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari (vescovadi, diocesi ecc.). La terza parte regolamenta i tipi di comunità religiosa, ordini religiosi e istituti secolari di vita apostolica.

Il libro III, “La funzione educativa della Chiesa”, contiene 87 canoni riguardanti la predicazione, la catechesi, l’attività missionaria, l’educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede.

Il libro IV, “La funzione santificante della Chiesa”, annovera 420 canoni concernenti i sacramenti, il giusto ministro per ognuno, la disposizione del ricevente e la celebrazione. La seconda parte concerne i sacramentali, l’ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti. La terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati ecc.).

Il libro V, “I beni temporali della Chiesa”, legifera sulla proprietà in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni.

Il libro VI, “Le sanzioni della Chiesa”, consta di 89 canoni relativi alle punizioni ecclesiastiche (tra cui la scomunica, l’interdetto ecc.).

Il libro VII, “I processi”, presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, le funzioni del papa come supremo giudice del cattolicesimo (la Sacra Rota), la Corte d’appello (corte metropolitana o arcidiocesana), la Segnatura apostolica, procedure amministrative per i tribunali e regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l’esercizio dell’autorità amministrativa.

Le norme della Chiesa, come quelle dello Stato, vincolano i soggetti in coscienza. Questo vincolo, tuttavia, non scaturisce immediatamente dalla legge, ma dal disegno divino che prevede un’umanità partecipante tanto della società civile quanto della Chiesa. Il Codice di diritto canonico contiene principi interpretativi che, applicati da un tribunale a una sentenza, non costituiscono un precedente, ma vincolano solo le persone direttamente interessate. Una speciale commissione è stata istituita nel 1917 per fornire un’interpretazione ufficiale del Codice.

3

Cenni storici

Il diritto canonico inteso come legislazione esecutiva ebbe inizio nei concili regionali tenuti in Asia Minore nel IV secolo. I decreti di questi concili (Ancira, Neocesarea, Antiochia, Gangra e Laodicea), assieme a quelli dei concili ecumenici di Nicea (325), Costantinopoli (381) e Calcedonia (451), formarono il nucleo delle raccolte che apparvero nei secoli seguenti. Essi esaminavano la struttura della Chiesa (l’organizzazione provinciale e patriarcale), la dignità del clero, la procedura di riconciliazione dei peccatori e la vita cristiana in generale. Il concilio di Trullo (692), conferendo approvazione formale alla precedente legislazione conciliare e agli scritti patristici (vedi Padri della Chiesa), stabilì il codice fondamentale per le Chiese orientali ed è tuttora normativo per gli ortodossi.

In Occidente la più importante raccolta canonica dei primi secoli fu compilata da Dionigi il Piccolo, che nel VI secolo tradusse in latino i canoni dei concili orientali assieme a 39 decretali papali, che vennero così parificati con i canoni conciliari. Dopo la caduta dell’impero romano, il diritto canonico si sviluppò autonomamente nei vari regni.

Raccolte canoniche risalenti ai tempi di Carlo Magno (800 ca.) e della riforma gregoriana (1050 ca.; vedi Gregorio VII) riflettono il tentativo di ripristinare la disciplina tradizionale, opera condotta a termine attorno al 1140 da Graziano, soprannominato “il padre” del diritto canonico. Nel periodo immediatamente successivo alla rinascita degli studi di diritto romano presso l’Università di Bologna, Graziano raccolse tutto il diritto canonico, dai primi papi e concili fino al II Concilio lateranense (1139), nel Decretum, con il quale si chiudeva il periodo dello ius antiquum.

Lo studio scientifico del diritto promosso dal Decretum incoraggiò il papa a risolvere punti discussi e a fornire la legislazione che occorreva, inaugurando lo ius novum. Nel secolo seguente furono emanate migliaia di decretali papali, raccolte in cinque compilationes. Nel 1503 il legista Jean Chappuis pubblicò a Parigi, sotto il titolo di Corpus iuris canonici, il Decretum di Graziano, tre raccolte ufficiali di decretali e due private.

Il Corpus, assieme ai decreti del Concilio di Trento (1545-1563), costituì il compendio fondamentale di diritto della Chiesa cattolica fino all’apparizione del Codex iuris canonici nel 1917. Il Corpus conservò una certa validità per la Chiesa anglicana, che emanò nel 1603 un codice di canoni basato sul diritto medievale. Le riunioni di Canterbury e York, nel 1964 e nel 1969, portarono a promulgare un codice rivisto con le medesime caratteristiche.

Dopo l’aggiornamento teologico del Concilio Vaticano II (1962-1965), fu necessario per la Chiesa cattolica rivedere completamente il codice del 1917. Nel 1963 fu istituita un’apposita commissione che nel 1980 presentò la bozza di un nuovo codice. Papa Giovanni Paolo II lo promulgò, dopo numerose revisioni, il 25 gennaio 1983; è entrato in vigore il 27 novembre dello stesso anno.

Trova nell'articolo
Anteprima di stampa
Invia




© 2008 Microsoft