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Scomunica

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Enrico IV a CanossaEnrico IV a Canossa

Scomunica La più severa censura ecclesiastica, mediante la quale un membro della Chiesa cattolica è privato del diritto di appartenere alla comunità dei fedeli; viene intesa come correzione e non come punizione, e vieta l'accesso ai sacramenti.

Nella Chiesa delle origini vennero definiti due gradi di scomunica: quella minore che escludeva dall'Eucaristia e dall'insieme dei privilegi della Chiesa; quella maggiore, più solenne e meno facilmente revocabile, scagliata contro peccatori ostinati, apostati ed eretici. La durata della scomunica veniva stabilita dal vescovo; ad esempio, in Africa e in Spagna l'assoluzione dei lapsi (coloro che durante le persecuzioni avevano abiurato il cristianesimo sacrificando agli idoli) era concessa solo in punto di morte.

In origine la scomunica non aveva effetti civili, ma quando i governi abbracciarono ufficialmente il cristianesimo, la scomunica maggiore provocò la perdita dei diritti civili e l'esclusione dai pubblici uffici; quella diretta contro governanti li privava del diritto di governare, liberando quindi i sudditi dal dovere di fedeltà: la Chiesa acquisiva così un importante potere temporale.

Anche i promotori della Riforma affermarono il proprio diritto di scomunica. Martin Lutero sostenne l'appartenenza di tale diritto ai ministri della Chiesa; per Giovanni Calvino esso costituiva l'essenza stessa del ministero. La scomunica poteva allora essere seguita da conseguenze civili.

Nella Chiesa cattolica il potere di scomunica compete ai prelati (non ai parroci) che hanno giurisdizione ordinaria o delegata al forum externum (il tribunale che affronta questioni riguardanti la gestione degli organismi istituzionali e della gerarchia ecclesiastica). L'assoluzione da certi casi di scomunica è riservata al vescovo che ha giurisdizione sul colpevole; al papa per un ristretto numero di casi gravi.

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