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Introduzione; Costruzione di un nuovo ordine giuridico; Le istituzioni comunitarie; Le fonti del diritto comunitario
Diritto europeo L’insieme delle norme giuridiche che disciplinano le relazioni tra i cittadini e tra gli stati dell’Unione Europea (UE). La sua caratteristica consiste nel fatto che non solo esso regola i rapporti interni all’Unione Europea e alle sue istituzioni, ma che, secondo modalità particolari, è accettato nel sistema giuridico degli stati membri. Il diritto europeo (noto anche come “diritto comunitario”) esprime il carattere radicalmente nuovo della costruzione istituzionale europea, dal momento in cui, caso estremamente raro nella storia del diritto, degli stati sovrani accettano di introdurre nei loro ordinamenti norme e disposizioni che non sono state fissate dai parlamenti nazionali. La storia del diritto europeo, di formazione recente e di natura pattizia, coincide con la storia dell’Unione Europea e delle sue istituzioni dal 1950 a oggi.
Alla fine della seconda guerra mondiale, di fronte a una situazione economica e sociale disastrosa, in molti ambienti politici e culturali si diffuse la speranza che la ricostruzione del continente potesse costituire un’occasione di solidarietà tra i paesi europei. L’obiettivo di quanti lanciarono l’idea di una maggiore collaborazione tra gli stati europei – e in particolare di Robert Schuman e di Jean Monnet, rispettivamente l’autore e il principale sostenitore del cosiddetto piano Schuman, un progetto di una prima e sperimentale integrazione economica – non era tanto la creazione di un’unione politica, impossibile da attuarsi per gli insormontabili ostacoli esistenti tra i vari paesi, quanto piuttosto l’avvio di un rapporto di tipo economico, in base alla convinzione che all’unità tra paesi europei si sarebbe pervenuti attraverso la graduale realizzazione di fatti concreti. L’inizio di questa collaborazione portò in un breve lasso di tempo alla costituzione di tre comunità, di cui le prime due, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e l’EURATOM (European Atomic Energy Community) erano destinate a regolare le relazioni tra stati in ambiti quali la produzione del carbone e dell’acciaio e la ricerca sull’energia atomica. La terza, la Comunità economica europea (CEE), era la più importante, perché, nell’intento dei suoi promotori, aveva lo scopo di creare un mercato comune con le caratteristiche di un mercato nazionale, che prevedeva quindi una libera circolazione di beni, capitali, lavoratori, tecnologie, all’interno di un esteso territorio. Successivamente le tre Comunità europee perseguirono una politica comune nell’ambito dell’agricoltura, dei trasporti e dei rapporti commerciali con i paesi terzi. Per conseguire questi obiettivi furono create diverse istituzioni (la Commissione europea, il Consiglio dei ministri, il Parlamento, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Consiglio economico e sociale), che affiancarono le Comunità e che insieme a esse produssero la serie di norme e ordinamenti che via via costituirono il diritto europeo. In seguito, i trattati costituenti subirono numerose modificazioni, le più importanti delle quali sono rappresentate dall’Atto unico europeo del 1987 e dal trattato sull’Unione Europea (o trattato di Maastricht) entrato in vigore il 1° novembre 1993. Con l’Atto unico furono affidate alle competenze comunitarie questioni riguardanti l’ambiente e la ricerca e, soprattutto, si cercò di rimuovere gli ostacoli tecnici e giuridici alla libera circolazione dei beni e dei cittadini della Comunità. Con il trattato di Maastricht fu istituita l’Unione Europea, alla quale venivano attribuite maggiori competenze in materia di politica estera, di sicurezza, di giustizia e quindi un ruolo non più soltanto economico, ma politico e sociale. La nascita dell’UE ha dunque raccolto i risultati di un processo che, in cinquant’anni, ha visto formarsi una comunità nella quale il potere legislativo, il potere esecutivo e i tribunali degli stati membri accettano, in caso di conflitto, la supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale. L’UE mantiene oggi relazioni diplomatiche con molti paesi, partecipa alla WTO (Organizzazione mondiale per il commercio), è membro di varie convenzioni internazionali e osservatore presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
Tra le istituzioni comunitarie, quattro partecipano direttamente all’elaborazione delle norme di diritto: la Commissione europea e il Consiglio dei ministri, che condividono il potere esecutivo, il Parlamento europeo e la Corte di giustizia delle comunità europee.
La Commissione consta di 27 commissari nominati dai governi dei paesi membri; la loro carica dura cinque anni ed è rinnovabile. Nello svolgere le proprie funzioni, essi devono essere indipendenti dagli stati e agire soltanto sulla base del voto della maggioranza; infatti, i membri della Commissione non rappresentano gli stati. La Commissione è assistita da uno staff di funzionari dell’UE e la sua sede è a Bruxelles. Le principali funzioni della Commissione sono: 1) Funzione di vigilanza sull’operato degli stati, delle imprese, degli individui e delle istituzioni dell’UE, per evitare violazioni delle regole comunitarie. La Commissione ha facoltà di chiamare in giudizio davanti alla Corte di giustizia delle comunità europee gli stati membri, di svolgere indagini su iniziative economiche in violazione del regime di libera concorrenza e di irrogare sanzioni economiche. Può chiedere formalmente che la Corte annulli un atto del Consiglio che la Commissione considera una violazione del trattato sull’Unione Europea. 2) Funzione di iniziativa legislativa: partecipa alla redazione degli atti normativi dell’UE, controllando di fatto la programmazione legislativa dell’Europa. 3) Funzione esecutiva: esercita la funzione di amministrazione generale dell’UE, comprese le negoziazioni e la supervisione della politica agricola comune; in questo contesto ha il potere autonomo di emanare disposizioni.
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