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Risultati di Windows Live® Search Acque interne e internazionali In diritto, per acque interne di uno stato si intendono laghi, fiumi, baie, porti, golfi su cui lo stato esercita con pienezza di poteri la propria sovranità. Al territorio dello stato appartengono anche le acque costiere, che prendono il nome di acque territoriali. Un tempo l'ampiezza delle acque territoriali era uguale alla gettata massima di un cannone; oggi, secondo la Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay (1982), le acque territoriali di uno stato si estendono fino a dodici miglia marine dalla costa e ogni stato ha il diritto di passare con le proprie navi e imbarcazioni sulle acque territoriali di un altro stato, purché si tratti di passaggio inoffensivo. Per acque internazionali (o alto mare) si intende, nel diritto internazionale, quella parte del mare aperto che non appartiene a nessuno stato e sulla quale vale il principio della libertà dei mari teorizzato per la prima volta nel 1609 dal giurista olandese Ugo Grozio nel trattato Mare liberum e codificato nella Convenzione di Ginevra sull'alto mare (1958) e nella Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay (1982). Libertà dei mari significa libertà di navigare, sorvolare, costruire isole artificiali, collocare cavi sottomarini, condurre ricerche scientifiche, sfruttare le risorse naturali, pescare.
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