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Introduzione; Adozione di maggiorenni; Adozione di minori; Forme speciali di adozione di un minore; Adozione internazionale
Adozione Termine che riunisce gli istituti giuridici dell’adozione di minori e dell’adozione di persone maggiorenni. Nel caso in cui l’adozione si realizzi nei confronti di un minore, produce l’effetto di fargli acquisire lo status di figlio legittimo (Vedi anche filiazione). Finalità primaria dell’adozione di un minore è quella di procurare a un bambino orfano o che si trovi in una situazione famigliare fortemente problematica, un nucleo famigliare più idoneo alla sua crescita.
Il Codice civile, modificato in parte dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184, disciplina questa tradizionale figura di adozione, che viene posta in essere quando una persona adulta ne adotta un’altra maggiorenne, con l’unico duplice limite che venga rispettata la differenza d’età tra i due (che non deve essere inferiore ai 18 anni) e purché non si tratti di figli naturali dell’adottante già riconosciuti; questo, infatti, darebbe luogo a una sovrapposizione di status. Questa figura di adozione non fissa alcun limite di anzianità per l’adottante e può essere ottenuta anche da una persona non sposata. Effetto dell’adozione per l’adottato è l’acquisizione di uno status assimilabile a quello di un figlio legittimo.
Questo tipo di adozione, oggi integralmente disciplinata dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche, mira, come sopra accennato, ad assicurare al minorenne senza una famiglia, o che si trovi in una situazione famigliare “patologica”, una famiglia nuova e si presume migliore rispetto a quella d’origine. Perché il bambino possa essere adottato è necessario che si trovi in un particolare stato, detto “di adottabilità”, che sussiste quando il minore, pur magari materialmente assistito da istituti o terzi, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti idonei a provvedervi. I requisiti richiesti dalla legge perché due persone possano adottare un bambino (è per ora esclusa l’adozione dei single) è che siano sposati da almeno tre anni, che entrambi abbiano una differenza d’età rispetto al bambino non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40. I potenziali genitori adottivi devono essere valutati dal Tribunale per i minorenni come “idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendano adottare”. Il bambino adottato acquista a tutti gli effetti lo status di figlio legittimo, assume il nome dei genitori adottivi e può a sua volta trasmetterlo; vengono così spezzati i legami con la famiglia d’origine. La legge di modifica della disciplina dell’adozione e dell’affidamento n. 96 del 2001 ha rinnovato in molti punti la legge 184/83. Le principali novità introdotte riguardano l’innalzamento della differenza d’età massima fra adottando e adottato a 45 anni, requisito che può sussistere anche in capo a uno solo dei due coniugi se fra essi la differenza d’età non supera i dieci anni; la previsione di un sistema di aiuti a favore delle famiglie in difficoltà per tutelare il diritto del minore a crescere con la propria famiglia d’origine; la precedenza all’istruttoria di domande di adozione che riguardano bambini di età superiore a cinque anni o portatori di handicap; la possibilità di vedere riconosciuto il tempo della convivenza precedente al matrimonio ai fini del computo dei tre anni necessari alla coppia sposata per procedere all’adozione; la facoltà per l’adottato, raggiunto il venticinquesimo anno d’età, di conoscere i dati relativi alla sua origine e le generalità dei suoi genitori biologici.
Al di fuori del caso di adozione di minore in stato di abbandono la legge n. 184/83 prevede per il minore che non presenti i requisiti classici dell’adottabilità forme speciali di adozione: la prima riguarda il caso di un bambino orfano che viva in modo stabile e permanente con parenti entro il sesto grado, o sia legato, da un periodo precedente alla perdita dei genitori, a un’altra famiglia i cui genitori siano sposati, oppure a una persona sola. In questi casi il Tribunale può dichiarare l’adottabilità del minore e la stessa procedura può essere seguita per il minore figlio legittimo del coniuge che vuole procedere alla sua adozione o per il minore per il quale l’adozione provvisoria non è auspicabile in quanto, ad esempio, si tratta di bambino portatore di handicap fisico o mentale. Nei casi di adozione speciale i minori, pur non acquistando lo status di figlio legittimo, godono comunque di tutti i vantaggi del rapporto di filiazione quale ad esempio quello di essere curati, mantenuti ed istruiti, senza però interrompere i rapporti con la famiglia naturale.
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