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Minore

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Minore In diritto, l'età in cui una persona non è ancora considerata fisicamente e psichicamente matura per curare i propri interessi e per rendersi conto del valore delle proprie azioni. La minore età varia secondo i sistemi giuridici: in Italia termina con il compimento dei 18 anni: coloro che hanno meno di 18 anni sono chiamati minori. I minori sono membri della società a tutti gli effetti e godono degli stessi diritti e delle stesse libertà degli adulti (vedi Diritti della persona e del cittadino), tuttavia non possono compiere negozi giuridici, cioè stipulare un contratto, firmare un testamento, sposarsi.

Fino al compimento dei 18 anni il giovane è legato agli adulti, in genere ai propri genitori, che ne hanno la responsabilità; prima della maggiore età i genitori esercitano infatti sul giovane un potere di istruzione, educazione e controllo, detto potestà dei genitori. Il minore ha il diritto di ricevere dai genitori i mezzi per nutrirsi e per vivere in maniera soddisfacente e ha alcuni doveri nei confronti dei genitori, tra i quali il dovere di rispettarli (non può danneggiarli o offenderli) e il dovere di contribuire al mantenimento della famiglia nei limiti delle proprie possibilità. La potestà dei genitori comprende il dovere e il potere di amministrare il patrimonio del minore.

Nel diritto penale i giovani al di sotto dei quattordici anni non possono essere condannati per i reati commessi, poiché la legge non li ritiene sufficientemente maturi e in grado di rendersi conto delle proprie azioni. Il minore di quattordici anni che ha commesso un reato può però essere affidato a una casa di rieducazione.

Se invece il giudice accerta che il giovane, maggiore di quattordici anni ma minore di diciotto, nel commettere il reato era consapevole dell'offesa che stava provocando, può emettere nei suoi confronti una condanna, ma la pena deve essere diminuita.

Quando il giovane raggiunge la maggiore età, per la legge italiana al compimento del diciottesimo anno, è in genere maturo per curare i propri interessi e così alcune sue decisioni (ad esempio di concludere un contratto di compravendita) acquistano valore giuridico senza che sia più necessario l'intervento dei genitori.

Anche per il diritto penale, al compimento del diciottesimo anno una persona viene considerata capace di intendere e di volere, ed è perciò responsabile penalmente delle proprie azioni a meno che non si dimostri che al momento di commettere un reato era inferma di mente (vedi Incapacità).

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