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Giurisdizione

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Giurisdizione L'applicazione della norma giuridica al caso concreto; per estensione, il termine giurisdizione, che deriva dal latino jus dicere ('dire il diritto'), indica anche l'insieme degli organi dello stato cui spetta tale applicazione. In senso ristretto, invece, viene usato per indicare la sfera di competenza attribuita a un organo investito della funzione giudicante.

Nel diritto moderno il compito di applicare la legge al caso concreto spetta a un'autorità giudiziaria dello stato, la magistratura, che amministra la giustizia nel nome del popolo. I giudici, nominati per pubblico concorso, decidono in base alle leggi chi abbia ragione tra due parti che sono in lite, oppure stabiliscono se un imputato sia colpevole o innocente, infliggendogli nel caso di colpevolezza una pena proporzionata al reato commesso.

Tale impostazione risponde a un principio, che è andato affermandosi con il progredire della civiltà, secondo cui la persona che ha subito un torto non può farsi giustizia da sé né può vendicare privatamente l'offesa ricevuta così come avveniva nell'antichità. Oggi, chi ha subito un torto ha il diritto di chiedere giustizia, ma lo deve fare nelle giuste sedi; se esistono infatti elementi validi per sostenere tale richiesta, un magistrato, investito del caso, celebra in tribunale un regolare processo, davanti al quale la persona offesa ha il dovere di presentarsi per dimostrare di avere ragione (anche servendosi di un avvocato e impiegando i mezzi di prova che la legge gli consente di utilizzare). Il magistrato, dopo aver esaminato i fatti e le prove, decide pubblicamente con una sentenza. Nel caso in cui la sentenza sia sfavorevole alla persona offesa, questa può fare appello contro di essa, cioè richiedere a un giudice di grado superiore (normalmente la Corte d'Appello) di riesaminare il caso e modificare la sentenza di primo grado. Se anche la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello è a lui contraria, il cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per chiedere di verificare che sia stata correttamente applicata la legge.

In alcuni casi, il diritto civile ammette che due persone, se lo vogliono, possano risolvere le proprie controversie incaricando un privato di dichiarare chi dei due abbia torto e chi ragione. Questa procedura, chiamata arbitrato, è molto diffusa nelle controversie in materia contrattuale ma è invece vietata nel diritto penale. Vedi anche Corte permanente di arbitrato.

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