![]() |
Risultati di Windows Live® Search
Risultati di Windows Live® Search Pena In diritto penale, la sanzione inflitta a chi è ritenuto colpevole di un reato. Secondo i criminologi la pena deve dissuadere dal compiere reati ed evitare che il colpevole di un reato in futuro ne commetta di nuovi. Nel diritto romano la legge delle Dodici Tavole ammetteva che la vittima di un'ingiustizia potesse vendicarsi del torto subito aggredendo il proprio aggressore. Per eseguire la vendetta, di solito la vittima poteva contare sull'aiuto dei membri della comunità di appartenenza, ma la vendetta non poteva essere sproporzionata all'offesa. Nel diritto moderno la vendetta non è permessa: le pene previste per aver commesso un reato sono comminate dall'autorità giudiziaria dopo un regolare processo e sono eseguite secondo la legge. In Italia le pene sono distinte in 'principali' e 'accessorie'. Le prime (per i delitti: ergastolo, reclusione, multa; per le contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda), più importanti, sono fissate dal giudice nella sentenza di condanna. Sono distinte a loro volta in 'detentive' (ergastolo, reclusione, arresto) o 'pecuniarie' (multa e ammenda). Il danno inflitto con l'ergastolo, la reclusione e l'arresto consiste infatti nella limitazione della libertà personale, mentre il danno inflitto con con la multa e l'ammenda colpisce il patrimonio del colpevole. Le pene accessorie, come ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici, conseguono invece di diritto, cioè automaticamente, alla condanna. La Costituzione italiana dispone che le pene non consistano in trattamenti disumani e debbano tendere alla rieducazione del condannato in modo da consentirgli il reinserimento nella società una volta scontata la pena.
© 1993-2008 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. |
© 2008 Microsoft
![]() ![]() |