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Pena di morte In diritto, massima forma di pena infliggibile al condannato, consistente nella privazione della vita. È definita anche pena “capitale” poiché riguarda la testa, il capo (dal latino caput), e cioè la vita stessa.
La pena di morte è presente già nei più antichi testi giuridici, come il codice di Hammurabi e la Bibbia, che la prevedeva per più di trenta differenti reati, dall’omicidio (Esodo 21:12) alla fornicazione (Deuteronomio 22:13). A partire dall’antichità, la pena di morte fu compresa nella maggior parte degli ordinamenti giuridici. Per lungo tempo si ritenne infatti che essa rappresentasse il miglior sistema di prevenzione contro il crimine e, allo stesso tempo, una legittima rivalsa contro i delitti più gravi. Fino al XVIII secolo con la pena di morte erano sanzionati i reati di sangue, ma anche quelli contro il patrimonio e la morale, o l’eresia. Molte furono le forme attraverso le quali la pena di morte era comminata. Lo stesso ordinamento giuridico poteva prevedere forme di esecuzione diverse secondo la gravità o l’infamia del reato; ad esempio, l’esecuzione poteva essere accompagnata da varie forme di tortura (rogo, crocifissione, squartamento, lapidazione) oppure attuata con forme ritenute disonorevoli (impiccagione, fucilazione alle spalle). Nel XVIII secolo, nel clima culturale propiziato dall’Illuminismo, fu avviata una profonda critica alla pena di morte, sia per la sua “irreparabilità” nei casi di errori giudiziari (molto frequenti all’epoca), sia perché non offriva al reo la possibilità di redimersi. La più famosa ed efficace denuncia dell’ingiustizia della pena di morte si deve al giurista italiano Cesare Beccaria, che nell’opera Dei delitti e delle pene (1764), sostenendone l’inefficacia come mezzo di prevenzione del crimine e sottolineando la possibilità dell’errore giudiziario, ne propose l’abolizione. Il granduca di Toscana Pietro Leopoldo (1765-1790) fu tra i primi governanti europei ad accogliere l’appello di Beccaria e nel 1786, con il Codice leopoldino, abolì la pena di morte (che fu tuttavia reintrodotta quattro anni dopo). L’opera di Beccaria ottenne grande attenzione anche fuori dall’Italia e influenzò in maniera decisiva i movimenti di riforma del diritto penale.
Nel Regno d’Italia la pena di morte fu abolita nel 1889 con la riforma del codice penale di Giuseppe Zanardelli. Fu reintrodotta dal regime fascista per i reati politici nel 1926 ed estesa ad alcuni gravi reati comuni nel 1930 con il codice compilato da Alfredo Rocco. Sostituita dall’ergastolo con un decreto legislativo dell’agosto 1944, fu nuovamente reintrodotta nel maggio 1945 come misura eccezionale per affrontare l’emergenza politica e sociale seguita alla guerra. Nel 1948 la Costituzione italiana, ribadendone all’articolo 27 il divieto e riaffermando il principio secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e “devono tendere alla rieducazione del condannato”, lasciò in vigore la pena di morte solo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra; nel 1994, con l’abrogazione dell’articolo 241 del codice penale militare di guerra, la pena di morte venne totalmente abolita.
In Europa il primo paese ad abolire la pena di morte fu il Portogallo nel 1867; nel continente americano, lo stato del Michigan nel 1847 e il Venezuela nel 1853. Nonostante i profondi cambiamenti nell’opinione pubblica, la pena di morte fu mantenuta in vigore nella stragrande maggioranza dei paesi. Nel 1977, in occasione della Conferenza internazionale sulla pena di morte di Stoccolma, i paesi che avevano già abolito la pena erano solo sedici. La stessa Francia, che nel XVIII secolo era stata la culla del pensiero illuminista, abolì la pena capitale solo nel 1981. Anche grazie agli studi condotti nei paesi occidentali (che sollevarono molti dubbi sulla capacità di “deterrenza” della pena di morte), posizioni abolizioniste si andarono in seguito diffondendo in tutto il mondo e molti paesi provvedettero a cancellare la pena di morte dai loro codici. In questa battaglia ebbero un ruolo determinante le Nazioni Unite e alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani, tra cui Amnesty International e l’italiana Nessuno tocchi Caino, fondata nel 1993 e affiliata al Partito radicale. Negli anni Novanta l’Italia si è impegnata in una difficile battaglia per sollecitare una moratoria internazionale della pena di morte. Nel 1994 il governo italiano presentò alle Nazioni Unite una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali che fu respinta per soli otto voti (in quell’occasione si astennero anche venti paesi oggi parte dell’Unione Europea). L’impegno italiano è stato premiato nel dicembre 2007, quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato (con 104 sì, 52 no e 29 astenuti) la risoluzione sulla moratoria presentata dall’Unione Europea. La risoluzione, che non obbliga gli stati membri delle Nazioni Unite a sospendere le esecuzioni capitali, è destinata ad avere effetti positivi a medio e a lungo termine. Attualmente la pena di morte è ancora in vigore in numerosi paesi, tra cui gli Stati Uniti d’America (dove in diversi stati è però di fatto abolita o sospesa), in Giappone e in Cina (in cui una recente riforma penale ha diminuito il numero di reati punibili con la pena di morte). La pena di morte, prevista dal Corano, è in vigore nei paesi islamici, dove la sua esecuzione è pubblica.
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