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Introduzione; Lo “spazio Schengen”; Effetti dell’accordo di Schengen; Spazio Schengen e allargamento dell’UE
Accordo di Schengen Accordo di libera circolazione di persone e merci, parte del quadro giuridico e istituzionale dell’Unione Europea, nel cui ambito è sottoposto a un controllo parlamentare e istituzionale. L’accordo prende il nome dalla città lussemburghese dove venne firmato, il 14 giugno 1985, dai rappresentanti di cinque paesi: Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.
L’accordo di Schengen, pur nascendo al di fuori delle istituzioni dell’allora Comunità Europea, ne recepì gli obiettivi. Il progetto di una graduale rimozione delle frontiere comunitarie interne, già delineato dal Consiglio europeo svoltosi a Fontainebleau nel giugno del 1984, avrebbe infatti costituito il cardine dell’Atto unico europeo sottoscritto a Bruxelles il 28 febbraio 1986: questo impegnava i paesi della Comunità Europea a creare entro la fine del 1992 uno “spazio senza frontiere interne”, nel quale fosse assicurata “la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. Il territorio privo di frontiere creato grazie all’accordo, chiamato “spazio Schengen”, con una successiva convenzione – firmata ancora nella città lussemburghese nel giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995 – si estese ad altri paesi dell’UE (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Austria). Nel 1996 entrarono a farvi parte anche Danimarca, Finlandia e Svezia. Nel 1997, con il trattato di Amsterdam, l’accordo e la successiva convenzione di Schengen, comprese le strutture nel frattempo create per il loro funzionamento, vennero infine integrati nel quadro giuridico e istituzionale dell’Unione Europea, diventando definitivamente operativi a partire dal 1° maggio 1999. Due paesi dell’Unione Europea, Regno Unito e Irlanda, non fanno integralmente parte dello spazio Schengen, condividendo tuttavia alcuni aspetti dell’accordo relativi alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Sono invece membri associati dal 1996 la Norvegia e l’Islanda, che pur non disponendo di un diritto di voto possono esprimere pareri e formulare proposte.
Tra gli effetti pratici di maggior rilievo dell’accordo di Schengen e della creazione del relativo spazio vi sono l’abolizione dei controlli alle frontiere interne e le modalità di attraversamento di quelle esterne. L’accordo definisce le regole per l’accesso dei cittadini provenienti da paesi esterni all’Unione Europea (definiti, con un neologismo, “extracomunitari”) e i limiti alla loro libertà di circolazione e al loro soggiorno. Gli elementi di maggiore importanza giuridica e istituzionale sono invece quelli relativi alla salvaguardia della sicurezza e quindi alla cooperazione giudiziaria e all’attività di controllo e di repressione della criminalità organizzata, soprattutto per quanto riguarda fenomeni di particolare gravità quali il terrorismo, l’immigrazione clandestina e il traffico di armi e di sostanze stupefacenti. A questo proposito è stato realizzato un sistema di cooperazione tra le forze di polizia dei diversi paesi dello spazio Schengen (Europol; Interpol) ed è stato creato un Sistema informativo Schengen (SIS), costituito da una rete centrale in cui confluiscono le reti nazionali di ciascun paese. Il SIS consente attraverso una procedura automatizzata di ottenere informazioni necessarie all’identificazione di persone e cose (veicoli, merci ecc.) che circolano all’interno dello spazio Schengen. Il SIS è regolato da norme che tutelano la riservatezza delle informazioni, alle quali possono accedere solo funzionari autorizzati per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Allo scopo di evitare abusi e un uso distorto del sistema, l’accordo di Schengen stabilisce rigide regole per la protezione di ogni singolo cittadino per quanto riguarda la conservazione e la diffusione di dati di carattere personale, relativi ad esempio a razza, religione, idee politiche, che potrebbero dar luogo a discriminazioni. Un’altra importante questione considerata nell’accordo è quella relativa al diritto di asilo, la cui disciplina comunitaria è stata precisata con la convenzione di Dublino del 1990. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che le domande d’asilo possono essere presentate presso uno solo degli stati membri dell’Unione Europea, esonerando automaticamente gli altri dall’esaminare la stessa richiesta. Per verificare la corretta applicazione di quanto prevedono l’accordo e la convenzione di Schengen, il Parlamento europeo ha istituito nel gennaio 1992 una Commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni, con competenze specifiche su immigrazione e diritto di asilo.
I dodici paesi dell’Est europeo entrati a far parte dell’UE nel 2004 e nel 2007 sono destinati a entrare, una volta uniformati alle nuove esigenze i loro sistemi giudiziari e istituzionali e di controllo, nello spazio Schengen. Proprio in seguito all’allargamento dell’UE è stato avviato un processo di rinnovamento del Sistema informativo Schengen. Il nuovo sistema (SIS II) sarà esteso ai nuovi membri tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori delle tecnologie dell’informazione.
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