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Presidente della Repubblica Capo di uno stato a forma repubblicana. In Italia è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, cioè dalle due Camere insieme, integrato dai rappresentanti delle Regioni e dura in carica sette anni. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Per i primi tre scrutini, è richiesta la maggioranza di due terzi, nei successivi la maggioranza assoluta. Può essere eletto presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e politici e abbia compiuto i 50 anni.
Il presidente della Repubblica è il rappresentante dell'unità nazionale. Le sue funzioni principali comprendono: la nomina del presidente del Consiglio e, su sua proposta, dei ministri; lo scioglimento anticipato, cioè prima della fine della legislatura, delle Camere quando esse non siano in grado di funzionare per l'impossibilità di dar luogo a una maggioranza; la promulgazione delle leggi (prima della promulgazione ha facoltà di rinviare una legge in Parlamento per una nuova deliberazione); la nomina di cinque componenti della Corte Costituzionale; la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, indice i referendum, ratifica i trattati internazionali, può concedere la grazia (vedi Amnistia) e commutare le pene, e comanda le Forze armate. Può inviare messaggi alle Camere. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il presidente della Repubblica gode di una particolare posizione di supremazia. Non fa parte di nessuno dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma partecipa in maniera decisiva al funzionamento di ognuno di essi, svolgendo essenzialmente compiti di coordinamento, regolazione e soluzione delle crisi.
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