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Legge

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Montecitorio: Camera dei deputatiMontecitorio: Camera dei deputati
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Introduzione

Legge Norma che regola il comportamento di ogni individuo. In Italia, in ambito giuridico, quando si parla di “legge” si può fare riferimento sia alla legge ordinaria dello Stato, sia alla legge costituzionale, sia alle leggi emesse dalle Regioni (oltre alle leggi provinciali per quanto riguarda le Province di Trento e di Bolzano). La legge ordinaria dello Stato è tuttavia quella che rappresenta maggiormente gli orientamenti e gli interessi generali, poiché è il momento finale di un procedimento complesso in cui si incontrano e confrontano organi portatori di interessi politici generali.

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L’iniziativa legislativa

La fase iniziale del procedimento di formazione della legge è quella dell’iniziativa. I soggetti competenti a presentare un progetto (disegno o proposta) di legge a una delle due Camere del Parlamento sono il governo, qualsiasi membro di una delle due Camere, un numero di elettori che sia superiore a 50.000 soggetti, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ogni Consiglio regionale, i comuni nel caso in cui sorga l’esigenza di costituire, nell’ambito di una regione, nuove province.

Il primo soggetto in capo al quale è riconosciuta l’iniziativa legislativa è, come accennato, il governo, il quale presenta la propria proposta di legge alle Camere dopo aver ricevuta l’autorizzazione dal presidente della Repubblica. L’iniziativa del governo in ambito legislativo è piuttosto importante in quanto quest’ultimo, nel suo complesso, è l’organo che meglio conosce i problemi e le esigenze del paese e, soprattutto, perché l’attività legislativa che svolge corrisponde a una delle attribuzioni proprie di tale organo, essendo la progettazione di nuove leggi l’attività principale attraverso la quale viene attuato l’indirizzo politico del paese.

L’iniziativa legislativa spetta, oltre che al governo, anche a ciascun membro delle Camere. In termini di quantità questa è la fonte più attiva, anche se, di fatto, solo pochi disegni di legge riescono a giungere all’approvazione finale. Per quanto riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare questa deve essere sottoscritta, come sopra accennato, da almeno 50.000 cittadini e deve essere presentata, indifferentemente, a uno dei due presidenti delle Camere. Il progetto deve essere articolato come una vera e propria legge, distinto in articoli e affiancato da una relazione che indichi le caratteristiche e le finalità della nuova legge. Anche il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è un organo che contribuisce alla presentazione di progetti di legge.

Il Consiglio regionale può fare proposte di legge anche se di norma usufruisce molto raramente di questa possibilità. Infine, la competenza legislativa è attribuita anche ai Comuni quando intendono modificare la circoscrizione provinciale; sebbene ciò sia previsto dalla Costituzione, finora non è mai accaduto che una circoscrizione provinciale sia stata modificata per iniziativa legislativa comunale.

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Il procedimento legislativo

La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l’esame del primo da parte delle Camere. La fase preparatoria inizia nel momento in cui, nell’ambito dell’assemblea, viene resa pubblica la proposta di legge. L’art. 72 comma 1 della Costituzione prevede che ogni progetto o disegno di legge venga esaminato non direttamente dalle Camere, ma dalle commissioni competenti: tali commissioni sono organi collegiali stabili e necessari di ciascuna Camera, costituite in modo da rispecchiare le proporzione dei vari gruppi parlamentari.

La commissione competente per materia, cui viene deferito l’esame e la valutazione del progetto o disegno di legge, svolge funzioni diverse secondo la sede in cui è chiamata a operare: 1) sede referente; 2) sede deliberante; 3) sede redigente.

Nel primo caso – che costituisce il procedimento ordinario – il progetto o disegno di legge viene solo esaminato dalla commissione competente, la quale quindi in tale sede si limita a svolgere un’attività meramente preparatoria per poi riferire il proprio parere alla Camera, che procederà a un nuovo esame e all’approvazione del testo, prima articolo per articolo e poi con una votazione finale.

In sede deliberante, attuando un procedimento particolare previsto dal comma 3 dell’art. 72 della Costituzione in relazione alle materie non espressamente riservate alle Camere, la commissione competente esaurisce tutte la fasi del procedimento di approvazione sostituendo l’assemblea camerale che, quindi, non dovrà più procedere a nuovo esame e votazione. In sede redigente, infine, attraverso un procedimento non previsto costituzionalmente ma solo dai regolamenti parlamentari, viene riservata all’assemblea camerale la sola approvazione finale del progetto o disegno di legge preventivamente esaminato, discusso e votato nei singoli emendamenti dalla commissione.

La legge, una volta esaminata, deve essere deliberata: generalmente la fase della deliberazione è attribuita all’assemblea ma, come precisato sopra, può accadere che tale funzione venga esplicata dalla commissione. Nella fase deliberativa, dopo l’approvazione dei singoli articoli, la legge deve essere votata globalmente prima da una Camera e poi dall’altra. Se quest’ultima apporta degli emendamenti, il testo così come emendato tornerà alla prima per essere nuovamente approvato, sino a quando le due Camere non avranno approvato il medesimo testo di legge: in gergo parlamentare questo ripetuto tragitto è detto “navette” o “navetta parlamentare”.

Ottenuta la duplice approvazione delle Camere, la legge è perfetta ma non ancora efficace, cioè produttiva di effetti giuridici, e viene dunque trasmessa al governo che si deve occupare della sua promulgazione. La Costituzione prevede, infatti, che il presidente del Consiglio e il ministro competente propongano la promulgazione della legge al presidente della Repubblica, al quale sono rimesse due importanti attività: il controllo formale sul rispetto della procedura di formazione della legge, e il controllo sostanziale sulla legittimità della stessa dal punto di vista costituzionale.

In seguito alla promulgazione della legge da parte del presidente della Repubblica, la legge è esecutiva; perché divenga vincolante per tutti è, però, necessaria la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da questo momento in poi la legge diviene obbligatoria per tutti coloro ai quali è diretta.

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