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Risultati di Windows Live® Search Buon costume e moralità pubblica Interessi tutelati dal codice penale nell’ambito di un gruppo di reati raccolti nel libro secondo, sotto il titolo IX intitolato ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Tale titolo comprendeva due distinte categorie di reati, che riguardano rispettivamente i 'delitti contro la libertà sessuale' e quelli che concernono l’offesa al pudore e all'onore sessuale. I reati previsti dal legislatore sotto la rubrica in oggetto erano quelli di violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto a fine di matrimonio, ratto a fine di libidine, ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio, seduzione con promessa di matrimonio, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, corruzione di minorenni, tratta di donne e di minori commessa all'estero. Con l’introduzione della legge n.66 del 1996 relativa ai delitti contro la libertà sessuale, le norme che disciplinavano i reati di violenza carnale, atti di libidine violenta e ratto sono state abrogate e sono state create le nuove fattispecie della violenza sessuale, degli atti sessuali contro i minorenni, della corruzione di minorenne ecc. Tali reati, inseriti nel codice penale nell’ambito del titolo XII agli artt. 609 bis – 609 decies, non sono però più classificati tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro quelli che colpiscono la libertà personale (vedi Violenza). In seguito alla riforma della normativa sulla violenza sessuale, la fattispecie più significativa residua all’interno dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume è quella relativa agli atti osceni.
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