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Rappresentanza Istituto, disciplinato dal codice civile, in base al quale a una persona (rappresentante) viene attribuito il potere di svolgere attività giuridica in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato). Il potere di sostituirsi al rappresentato può essere conferito al rappresentante o per volontà del soggetto sostituito o per legge.
La rappresentanza può essere diretta o indiretta: la rappresentanza diretta si ha nel caso in cui il rappresentante agisce non soltanto per conto del rappresentato, ma anche spendendone il nome; questo implica che i rapporti giuridici posti in essere dal rappresentante si riversano automaticamente nella sfera giuridica del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta il rappresentante, pur agendo per conto del rappresentato, non ne spende il nome; questo implica che gli effetti giuridici dei negozi posti in essere non si riversano immediatamente nella sfera giuridica del rappresentato, in quanto, perché ciò avvenga, è necessario che il rappresentante trasferisca ciò che ha acquistato in capo al rappresentato con un nuovo e diverso negozio giuridico. Di qui discende l'inconveniente della rappresentanza indiretta, che rende necessario un ulteriore negozio giuridico perché i diritti acquistati dal rappresentante vengano trasferiti nella sfera giuridica del soggetto per conto del quale l'atto è stato posto in essere. Non tutti i negozi possono essere conclusi mediante rappresentanza: ci sono infatti alcuni negozi che, per loro natura, possono essere posti in essere solo direttamente dalla persona interessata, come avviene, ad esempio, nei rapporti di diritto di famiglia.
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