Le carni dei bovini e dei suini vengono commercializzate con una particolare denominazione che ne permette il riconoscimento e, quindi, permette di destinarle a particolari impieghi. La denominazione viene stabilita secondo una nomenclatura che ha valore nazionale ed è stata fissata nel 1938; nelle diverse regioni, le denominazioni sono però suscettibili di variazioni. La suddivisione dell’animale nei diversi tagli prevede che esso venga prima diviso a metà in senso longitudinale, in modo da rendere possibile anche la selezione dei tagli interni.