| Inquisizione | Articolo | ||||
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| 3. | Procedure |
Gli inquisitori invitavano i sospettati di eresia a presentarsi in una località eletta come sede di giudizio: l’inquisito veniva prima convocato dal suo vescovo e, in caso di rifiuto, interveniva la polizia. Agli accusati veniva offerto un quadro dei capi d’accusa e veniva concesso circa un mese di tempo per confessare spontaneamente, poi cominciavano i processi veri e propri. La parola di due testimoni era sufficiente quale prova di colpevolezza.
In genere una giuria, composta da rappresentanti del clero e da laici, assisteva gli inquisitori nella formulazione del verdetto; era consentito incarcerare sospetti ritenuti mentitori. Nel 1252 papa Innocenzo IV, sotto l’influenza della riscoperta del diritto romano, autorizzò ufficialmente l’uso della tortura per estorcere la verità, provvedimento prima di allora estraneo alla tradizione canonica.
Le penitenze e le condanne per i rei confessi o i colpevoli riconosciuti erano pronunciate alla fine dei processi, in una cerimonia pubblica detta sermo generalis o autodafé. A chi si era presentato spontaneamente a confessare venivano inflitte pene inferiori, come pellegrinaggi, la pubblica fustigazione o il recare croci cucite sui vestiti; ai falsi accusatori veniva imposto di cucire sugli abiti due lingue di panno rosso. In casi gravi la pena era la confisca dei beni o il carcere, la più severa che gli inquisitori potessero comminare. Quando consegnavano un colpevole all’autorità civile significava che ne richiedevano la condanna a morte.
L’Inquisizione, all’inizio rivolta contro gli albigesi e, in misura minore, contro i valdesi, estese in seguito la propria azione contro altri gruppi eterodossi, come i “fraticelli” o spirituali; e infine contro le persone sospettate di praticare la stregoneria.