| Famiglia (sociologia) | Articolo | ||||
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| 3. | La famiglia nel diritto |
In diritto, il termine “famiglia” indica quel rapporto tra due o più persone che trova origine nel matrimonio; il diritto di famiglia è l’insieme di tutte le norme che disciplinano la vita della famiglia, le relazioni tra marito e moglie e quelle fra genitori e figli.
Non tutte le società hanno disciplinato allo stesso modo la vita in famiglia. Nel diritto romano, ad esempio, la familia comprendeva tutte le persone che erano sottomesse al potere di uno stesso capofamiglia (pater familias). Il vincolo di sangue non era infatti determinante e, accanto alla moglie e ai figli, facevano parte della famiglia anche gli schiavi. Il pater familias aveva potere assoluto di vita e di morte su tutti i membri della famiglia ed era l’unico amministratore del patrimonio. Con l’avvento del cristianesimo l’idea di famiglia cambiò profondamente. Il matrimonio, al quale fu attribuito un elevato valore etico, fu dichiarato indissolubile; accettato solo nella sua forma monogamica, esso aveva tra i principali scopi quello della procreazione.
Il diritto di famiglia attualmente vigente in Italia è il risultato di alcune innovazioni decisive introdotte negli anni Settanta del Novecento. La prima fu l’introduzione del divorzio (1970) che, nei casi espressamente previsti dalla legge, consente a marito e moglie di sciogliere il vincolo matrimoniale e di crearsi una nuova famiglia; la seconda fu la riforma del diritto di famiglia del 1975, ispirata al principio della parità di diritti e di doveri tra moglie e marito, contenuto nella nostra Costituzione. Per quanto riguarda le relazioni tra marito e moglie, il diritto sancisce il dovere di essere fedeli, di assistersi, di collaborare e di abitare nella stessa casa. La riforma ha inoltre introdotto la parità di trattamento dei figli nati da genitori sposati e dei figli nati fuori dal matrimonio, cioè nati da genitori non sposati.
Quanto alle relazioni tra genitori e figli, fino al compimento dei diciotto anni il giovane è affidato ai genitori che hanno il dovere di occuparsi di lui, provvedendo tra l’altro alla sua educazione e istruzione. La potestà dei genitori comprende il dovere e il potere di amministrare il patrimonio del minore ed è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo; il minore gode tuttavia di tutti i diritti della persona e dei beni economici che possiede.