| Diritto canonico | Articolo | ||||
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| 2. | Componenti del diritto canonico |
In origine il diritto canonico era costituito dalle delibere di concili o sinodi; per le Chiese ortodossa e anglicana è così tuttora. La Chiesa cattolica invece riconosce al papa l’autorità di pronunciare norme universali e prescrivere che determinati costumi tradizionali vengano sanzionati come leggi; essa possiede il corpus di leggi di gran lunga più elaborato; per offrirne una conoscenza adeguata ha istituito facoltà specifiche in numerose università nel mondo.
La Chiesa cattolica emanò un codice rivisto per i fedeli di rito latino nel 1983 e pubblicò l’edizione precedente per i cattolici orientali. Il Codice di diritto canonico del 1983, promulgato da Giovanni Paolo II, consiste di sette libri, per un totale di 1752 canoni. Ogni libro è diviso in titoli, raggruppati in parti e in sezioni. Eccone uno schema:
Il libro I, “Norme generali”, include 203 canoni suddivisi in 11 titoli: leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo.
Il libro II, “Il popolo di Dio”, è il libro più significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: “I fedeli”, “La costituzione gerarchica della Chiesa”, “Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica”. Nella prima parte si tratta del clero e del laicato, e dei rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari (vescovadi, diocesi ecc.). La terza parte regolamenta i tipi di comunità religiosa, ordini religiosi e istituti secolari di vita apostolica.
Il libro III, “La funzione educativa della Chiesa”, contiene 87 canoni riguardanti la predicazione, la catechesi, l’attività missionaria, l’educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede.
Il libro IV, “La funzione santificante della Chiesa”, annovera 420 canoni concernenti i sacramenti, il giusto ministro per ognuno, la disposizione del ricevente e la celebrazione. La seconda parte concerne i sacramentali, l’ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti. La terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati ecc.).
Il libro V, “I beni temporali della Chiesa”, legifera sulla proprietà in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni.
Il libro VI, “Le sanzioni della Chiesa”, consta di 89 canoni relativi alle punizioni ecclesiastiche (tra cui la scomunica, l’interdetto ecc.).
Il libro VII, “I processi”, presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, le funzioni del papa come supremo giudice del cattolicesimo (la Sacra Rota), la Corte d’appello (corte metropolitana o arcidiocesana), la Segnatura apostolica, procedure amministrative per i tribunali e regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l’esercizio dell’autorità amministrativa.
Le norme della Chiesa, come quelle dello Stato, vincolano i soggetti in coscienza. Questo vincolo, tuttavia, non scaturisce immediatamente dalla legge, ma dal disegno divino che prevede un’umanità partecipante tanto della società civile quanto della Chiesa. Il Codice di diritto canonico contiene principi interpretativi che, applicati da un tribunale a una sentenza, non costituiscono un precedente, ma vincolano solo le persone direttamente interessate. Una speciale commissione è stata istituita nel 1917 per fornire un’interpretazione ufficiale del Codice.