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Disposizioni del trattato |
A un preambolo che enuncia come obiettivo generale la promozione dei valori comuni ai paesi membri e l’unione dei loro sforzi nella difesa collettiva seguono quattordici articoli. L’articolo 1 auspica la soluzione pacifica delle controversie internazionali; l’articolo 2 invita le parti alla cooperazione politica ed economica; il 3 è dedicato allo sviluppo del potenziale bellico a fini difensivi; il 4 impone l’impegno alla consultazione reciproca nel caso in cui un membro sia minacciato; in base all’articolo 5, le parti si impegnano all’uso delle forze armate per l’“autodifesa collettiva”, mentre il 6 definisce l’area coperta dal trattato; nel 7 si afferma la precedenza degli impegni contratti dalle parti in base alla Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); l’8 prevede l’impegno esplicito a non stipulare trattati contrastanti; in base all’articolo 9 prende vita un Consiglio di controllo della messa in atto dei contenuti del trattato; il 10 chiarisce i criteri di ammissione di altri paesi; l’11 sancisce la procedura di ratifica del trattato; il 12 prevede invece quella per la revisione. I rimanenti due articoli sono dedicati alla procedura di rinuncia al trattato e al deposito delle copie ufficiali del testo negli archivi statunitensi.
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