| Società (diritto) | Articolo | ||||
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| 2. | Forme di società |
Accanto alle cosiddette società di fatto, costituite senza le formalità previste dalla legge e quindi prive di una regolamentazione giuridica, si distinguono le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e le società mutualistiche (società di mutua assicurazione e società cooperative).
Nelle società di persone i soci sono responsabili per eventuali passività anche con il proprio patrimonio personale, mentre nelle società di capitale rispondono finanziariamente nei limiti del capitale sociale versato, salvo la responsabilità civile e la responsabilità penale di amministratori e soci in caso di irregolarità.
L'esistenza della società deve essere resa pubblica con il deposito dell'atto costitutivo presso la cancelleria del tribunale e con l'iscrizione nel registro delle imprese (tali requisiti non sono previsti per la società semplice).