Adozione
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Adozione
2. Adozione di maggiorenni

Il Codice civile, modificato in parte dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184, disciplina questa tradizionale figura di adozione, che viene posta in essere quando una persona adulta ne adotta un’altra maggiorenne, con l’unico duplice limite che venga rispettata la differenza d’età tra i due (che non deve essere inferiore ai 18 anni) e purché non si tratti di figli naturali dell’adottante già riconosciuti; questo, infatti, darebbe luogo a una sovrapposizione di status. Questa figura di adozione non fissa alcun limite di anzianità per l’adottante e può essere ottenuta anche da una persona non sposata. Effetto dell’adozione per l’adottato è l’acquisizione di uno status assimilabile a quello di un figlio legittimo.