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| 3. | Adozione di minori |
Questo tipo di adozione, oggi integralmente disciplinata dalla legge del 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche, mira, come sopra accennato, ad assicurare al minorenne senza una famiglia, o che si trovi in una situazione famigliare “patologica”, una famiglia nuova e si presume migliore rispetto a quella d’origine. Perché il bambino possa essere adottato è necessario che si trovi in un particolare stato, detto “di adottabilità”, che sussiste quando il minore, pur magari materialmente assistito da istituti o terzi, è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o parenti idonei a provvedervi.
I requisiti richiesti dalla legge perché due persone possano adottare un bambino (è per ora esclusa l’adozione dei single) è che siano sposati da almeno tre anni, che entrambi abbiano una differenza d’età rispetto al bambino non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40. I potenziali genitori adottivi devono essere valutati dal Tribunale per i minorenni come “idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendano adottare”. Il bambino adottato acquista a tutti gli effetti lo status di figlio legittimo, assume il nome dei genitori adottivi e può a sua volta trasmetterlo; vengono così spezzati i legami con la famiglia d’origine.
La legge di modifica della disciplina dell’adozione e dell’affidamento n. 96 del 2001 ha rinnovato in molti punti la legge 184/83. Le principali novità introdotte riguardano l’innalzamento della differenza d’età massima fra adottando e adottato a 45 anni, requisito che può sussistere anche in capo a uno solo dei due coniugi se fra essi la differenza d’età non supera i dieci anni; la previsione di un sistema di aiuti a favore delle famiglie in difficoltà per tutelare il diritto del minore a crescere con la propria famiglia d’origine; la precedenza all’istruttoria di domande di adozione che riguardano bambini di età superiore a cinque anni o portatori di handicap; la possibilità di vedere riconosciuto il tempo della convivenza precedente al matrimonio ai fini del computo dei tre anni necessari alla coppia sposata per procedere all’adozione; la facoltà per l’adottato, raggiunto il venticinquesimo anno d’età, di conoscere i dati relativi alla sua origine e le generalità dei suoi genitori biologici.