Adozione
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Adozione
4. Forme speciali di adozione di un minore

Al di fuori del caso di adozione di minore in stato di abbandono la legge n. 184/83 prevede per il minore che non presenti i requisiti classici dell’adottabilità forme speciali di adozione: la prima riguarda il caso di un bambino orfano che viva in modo stabile e permanente con parenti entro il sesto grado, o sia legato, da un periodo precedente alla perdita dei genitori, a un’altra famiglia i cui genitori siano sposati, oppure a una persona sola. In questi casi il Tribunale può dichiarare l’adottabilità del minore e la stessa procedura può essere seguita per il minore figlio legittimo del coniuge che vuole procedere alla sua adozione o per il minore per il quale l’adozione provvisoria non è auspicabile in quanto, ad esempio, si tratta di bambino portatore di handicap fisico o mentale. Nei casi di adozione speciale i minori, pur non acquistando lo status di figlio legittimo, godono comunque di tutti i vantaggi del rapporto di filiazione quale ad esempio quello di essere curati, mantenuti ed istruiti, senza però interrompere i rapporti con la famiglia naturale.