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Furto Reato commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per arricchire sé o altri (vedi Proprietà e possesso). Per “cosa mobile” si intende tutto ciò che ha un valore e che può quindi essere oggetto di un diritto patrimoniale.
Nel diritto romano il furto era disciplinato con durezza dalla legge delle Dodici Tavole secondo la quale, in caso di furto notturno, il derubato poteva persino uccidere il ladro. Una norma simile era prevista anche dal diritto germanico.
Nel diritto penale vigente, possono essere oggetto di furto anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico; inoltre è punito come furto anche l'impossessarsi di una cosa altrui che abbia un valore puramente affettivo o un valore morale.
Diversa dal furto è la rapina, reato più grave del furto, che si ha nel caso in cui il ladro, impossessandosi di una cosa mobile altrui, aggredisce con violenza il derubato o lo minaccia. Punendo la rapina, la legge intende tutelare sia il patrimonio sia la libertà delle persone.
La rapina non va confusa con il reato di estorsione, che si verifica invece quando una persona ottiene un profitto illecito ai danni di un'altra persona costretta da minacce o violenza. La differenza tra la rapina e l'estorsione è sottile: a differenza della rapina, in caso di estorsione la vittima ha la libertà di scegliere se compiere l'azione a favore dell'estorsore oppure se subire il male minacciato. Se invece l'estorsore priva la vittima della libertà di muoversi, rinchiudendolo in un luogo chiuso da cui non possa uscire, la legge lo punisce per il reato più grave di sequestro di persona.