Pena di morte
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Pena di morte
2. Cenni storici

La pena di morte è presente già nei più antichi testi giuridici, come il codice di Hammurabi e la Bibbia, che la prevedeva per più di trenta differenti reati, dall’omicidio (Esodo 21:12) alla fornicazione (Deuteronomio 22:13). A partire dall’antichit&agrave, la pena di morte fu compresa nella maggior parte degli ordinamenti giuridici. Per lungo tempo si ritenne infatti che essa rappresentasse il miglior sistema di prevenzione contro il crimine e, allo stesso tempo, una legittima rivalsa contro i delitti più gravi. Fino al XVIII secolo con la pena di morte erano sanzionati i reati di sangue, ma anche quelli contro il patrimonio e la morale, o l’eresia.

Molte furono le forme attraverso le quali la pena di morte era comminata. Lo stesso ordinamento giuridico poteva prevedere forme di esecuzione diverse secondo la gravità o l’infamia del reato; ad esempio, l’esecuzione poteva essere accompagnata da varie forme di tortura (rogo, crocifissione, squartamento, lapidazione) oppure attuata con forme ritenute disonorevoli (impiccagione, fucilazione alle spalle).

Nel XVIII secolo, nel clima culturale propiziato dall’Illuminismo, fu avviata una profonda critica alla pena di morte, sia per la sua “irreparabilità” nei casi di errori giudiziari (molto frequenti all’epoca), sia perché non offriva al reo la possibilità di redimersi. La più famosa ed efficace denuncia dell’ingiustizia della pena di morte si deve al giurista italiano Cesare Beccaria, che nell’opera Dei delitti e delle pene (1764), sostenendone l’inefficacia come mezzo di prevenzione del crimine e sottolineando la possibilità dell’errore giudiziario, ne propose l’abolizione. Il granduca di Toscana Pietro Leopoldo (1765-1790) fu tra i primi governanti europei ad accogliere l’appello di Beccaria e nel 1786, con il Codice leopoldino, abolì la pena di morte (che fu tuttavia reintrodotta quattro anni dopo).

L’opera di Beccaria ottenne grande attenzione anche fuori dall’Italia e influenzò in maniera decisiva i movimenti di riforma del diritto penale.