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Reato
1. Introduzione

Reato In diritto, è un fatto per il quale l'ordinamento giuridico prevede una sanzione penale.

Alle origini, nel diritto romano, l'indicazione degli atti punibili era affidata al magistrato, a eccezione di un esiguo numero di reati indicati nella Legge delle Dodici Tavole. Nel diritto penale moderno si afferma invece il principio di legalità, secondo cui nessuno può essere punito per un'azione che non sia espressamente ritenuta illecita dalla legge.

Il concetto di reato non può quindi in alcun modo prescindere dai principi costituzionali che lo prevedono e che ne delineano le principali caratteristiche; pertanto, una persona non può essere incriminata per un fatto che non sia espressamente considerato reato dalla legge. In secondo luogo è importante sottolineare che il reato ha carattere strettamente personale e questo implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da terzi.

2. Le caratteristiche del reato

In sostanza il reato è la lesione o la situazione di pericolo in cui viene posto un bene giuridico tutelato dalla Costituzione. Il reato può essere comune o proprio: è comune se può essere compiuto indifferentemente da chiunque (ad esempio la rapina, il furto, l'omicidio); è proprio, invece, quando vi è una stretta connessione tra il fatto compiuto e il soggetto che lo compie (ad esempio, il reato di bancarotta viene commesso dall'imprenditore insolvente nei confronti dei suoi creditori).

Il reato si compone di un elemento oggettivo, cioè il fatto materiale (l'azione o l'omissione; ad esempio l'omicidio o l'omissione di soccorso) e di un elemento soggettivo, cioè la volontà colpevole (il dolo o la colpa).

Nel nostro ordinamento, così come era previsto nel diritto romano, esiste il principio secondo il quale le persone giuridiche (ad esempio le società) non possono essere chiamate a rispondere penalmente. Dei reati che coinvolgono le persone giuridiche sono chiamati a rispondere gli amministratori, i sindaci o chi, di volta in volta, abbia agito per conto della persona giuridica.

3. Delitti e contravvenzioni

La legge italiana distingue i reati in delitti e contravvenzioni secondo la loro gravità e il tipo di pena prevista dal codice. Delitti sono i reati puniti con la reclusione (una pena detentiva) e la multa (una pena pecuniaria); contravvenzioni sono i reati puniti con l'arresto e l'ammenda (una pena pecuniaria di minore entità).