Accordo di Schengen
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Accordo di Schengen
3. Effetti dell’accordo di Schengen

Tra gli effetti pratici di maggior rilievo dell’accordo di Schengen e della creazione del relativo spazio vi sono l’abolizione dei controlli alle frontiere interne e le modalità di attraversamento di quelle esterne. L’accordo definisce le regole per l’accesso dei cittadini provenienti da paesi esterni all’Unione Europea (definiti, con un neologismo, “extracomunitari”) e i limiti alla loro libertà di circolazione e al loro soggiorno.

Gli elementi di maggiore importanza giuridica e istituzionale sono invece quelli relativi alla salvaguardia della sicurezza e quindi alla cooperazione giudiziaria e all’attività di controllo e di repressione della criminalità organizzata, soprattutto per quanto riguarda fenomeni di particolare gravità quali il terrorismo, l’immigrazione clandestina e il traffico di armi e di sostanze stupefacenti. A questo proposito è stato realizzato un sistema di cooperazione tra le forze di polizia dei diversi paesi dello spazio Schengen (Europol; Interpol) ed è stato creato un Sistema informativo Schengen (SIS), costituito da una rete centrale in cui confluiscono le reti nazionali di ciascun paese.

Il SIS consente attraverso una procedura automatizzata di ottenere informazioni necessarie all’identificazione di persone e cose (veicoli, merci ecc.) che circolano all’interno dello spazio Schengen. Il SIS è regolato da norme che tutelano la riservatezza delle informazioni, alle quali possono accedere solo funzionari autorizzati per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Allo scopo di evitare abusi e un uso distorto del sistema, l’accordo di Schengen stabilisce rigide regole per la protezione di ogni singolo cittadino per quanto riguarda la conservazione e la diffusione di dati di carattere personale, relativi ad esempio a razza, religione, idee politiche, che potrebbero dar luogo a discriminazioni.

Un’altra importante questione considerata nell’accordo è quella relativa al diritto di asilo, la cui disciplina comunitaria è stata precisata con la convenzione di Dublino del 1990. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che le domande d’asilo possono essere presentate presso uno solo degli stati membri dell’Unione Europea, esonerando automaticamente gli altri dall’esaminare la stessa richiesta.

Per verificare la corretta applicazione di quanto prevedono l’accordo e la convenzione di Schengen, il Parlamento europeo ha istituito nel gennaio 1992 una Commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni, con competenze specifiche su immigrazione e diritto di asilo.