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Aggiotaggio

Aggiotaggio Reato, previsto dall’art. 501 del codice penale, che si attua nell'ipotesi in cui una persona, allo scopo di alterare il mercato dei valori oppure quello delle merci, divulghi notizie false, esagerate o tendenziose volte ad accrescere o diminuire il prezzo della merce oppure quello dei valori quotati in borsa, o in generale, quello delle merci che circolano nel mercato interno. Se la divulgazione delle notizie raggiunge il suo scopo, e cioè si realizzano gli aumenti o le diminuzioni volute, la pena prevista aumenta. Un ulteriore aumento della pena si verifica nel caso in cui tale attività viene posta in essere da un cittadino italiano per favorire interessi stranieri. Un aumento della pena è previsto anche nel caso in cui, come conseguenza di questo comportamento, la valuta nazionale o i beni quotati in borsa subiscano un'effettiva svalutazione.

Nell’ipotesi di aggiotaggio rientra inoltre (art. 501 bis del codice penale) il caso di chi, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compia speculazioni oppure nasconda o accaparri materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità al fine di renderli difficilmente reperibili o alzarne il prezzo sul mercato interno.