Contrattualismo
Per stampare le informazioni, scegliere Stampa dal menu File.
Contrattualismo
2. Il contrattualismo in età moderna

I primi teorici del contrattualismo in epoca moderna furono i “monarcomachi” del XVI secolo; per essi la società si fondava su regole imposte da Dio, il quale, nel Deuteronomio, aveva stretto un patto con il popolo affinché questo rispettasse le sue prescrizioni religiose, sanzionando poi un secondo patto stretto tra il popolo e il principe per istituire un giusto governo.

Nel secolo successivo si affermò una vera e propria scuola giuridica e filosofica contrattualista, che vede tra i suoi massimi esponenti Altusio, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf e John Locke; nel Settecento il paradigma fu ripreso da Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine e Immanuel Kant. Riprendendo le intuizioni dei monarcomachi, costoro diedero una forma più rigorosa alle tematiche contrattualiste, slegandole dal contesto religioso. Al centro delle loro speculazioni troviamo l’idea che la società civile è frutto di un “patto di associazione”, in cui i diversi individui abbandonano lo stato di natura decidendo di vivere insieme e accettano alcune regole di convivenza; in secondo luogo, viene stretto un “patto di sottomissione”, con cui si istituisce il potere politico, al quale si promette di ubbidire delegandogli il monopolio della forza.

Il modello contrattualista, sviluppato in un’epoca di forti contrasti tra le monarchie da un lato e i ceti aristocratici e le nuove classi emergenti dall’altro, fu usato da alcuni come legittimazione e razionalizzazione del potere dello Stato (Hobbes, Pufendorf), da altri come giustificazione del diritto di resistenza (Locke, Paine, Kant). Questi ultimi sostennero che, nel caso di un contrasto rilevante tra il sovrano e i sudditi, il “patto di sottomissione” era da considerarsi sciolto, lasciando i cittadini – ancora legati tra loro dal “patto di associazione” – liberi di contrarne un altro con un differente sovrano. I principi contrattualisti sono quindi il fondamento della Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688 e del Bill of Rights del 1689, nonché della Rivoluzione americana e della stessa Costituzione degli Stati Uniti.